Art. 55

In vigore dal 4 ago 2016
Salvo in caso di malattia o di infortunio, l'agente temporaneo non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. L'agente temporaneo, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente. L'agente temporaneo che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'AACC. Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono avere durata superiore a quella del contratto. Il beneficio del congedo di malattia retribuito di cui all' è tuttavia limitato a tre mesi o alla durata del lavoro svolto dall'agente temporaneo, ove superiore. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell'interessato. Allo scadere dei suddetti termini, l'agente temporaneo il cui contratto d'assunzione non venga risolto, nonostante non possa ancora riprendere servizio, viene collocato in aspettativa senza assegni. Tuttavia, l'agente temporaneo colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto nell'esercizio delle sue funzioni continua a percepire, durante tutto il periodo della sua incapacità al lavoro, la retribuzione integrale finché non sia ammesso al beneficio dell'indennità di invalidità prevista dall'.
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Art. 55 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo