Art. 62

In vigore dal 4 ago 2016
Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli da 63 a 66, l'agente temporaneo ha diritto, alle condizioni fissate negli articoli da 5 a 16 dell'allegato IV, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio, di trasferimenti o della cessazione dal servizio nonché di quelle sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.
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Art. 62 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo