Art. 64
In vigore dal 4 ago 2016
1. L'agente temporaneo assunto per una durata di almeno un anno beneficia, alle condizioni previste all' dell'allegato IV, di un'indennità di prima sistemazione il cui importo è fissato, per una durata prevedibile di servizio:
pari o superiore a un anno ma inferiore a due anni:
a 1/3
dell'importo fissato all' dell'allegato IV.
pari o superiore a due anni ma inferiore a tre anni:
a 2/3
pari o superiore a tre anni:
a 3/3
2. L'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio, prevista all' dell'allegato IV, è concessa all'agente temporaneo che abbia compiuto quattro anni di servizio. L'agente temporaneo che abbia compiuto più di un anno di servizio e meno di quattro usufruisce della suddetta indennità in misura proporzionale alla durata del servizio compiuto, senza tener conto delle frazioni d'anno.
3. Tuttavia, l'indennità prevista al paragrafo 1 e l'indennità prevista al paragrafo 2 non possono essere inferiori a:
a)
1 123,91 EUR per l'agente temporaneo che abbia diritto all'assegno di famiglia;
b)
668,27 EUR per l'agente temporaneo che non abbia diritto a tale assegno.
Qualora due coniugi agenti temporanei dell'Agenzia abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione, queste sono corrisposte unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.
Qualora il coniuge di un agente temporaneo dell'Agenzia sia funzionario o altro agente dell'Unione e abbia diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione e percepisca uno stipendio base più elevato, detta indennità non è corrisposta all'agente temporaneo.
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