Art. 64

In vigore dal 4 ago 2016
1.   L'agente temporaneo assunto per una durata di almeno un anno beneficia, alle condizioni previste all' dell'allegato IV, di un'indennità di prima sistemazione il cui importo è fissato, per una durata prevedibile di servizio: pari o superiore a un anno ma inferiore a due anni: a 1/3 dell'importo fissato all' dell'allegato IV. pari o superiore a due anni ma inferiore a tre anni: a 2/3 pari o superiore a tre anni: a 3/3 2.   L'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio, prevista all' dell'allegato IV, è concessa all'agente temporaneo che abbia compiuto quattro anni di servizio. L'agente temporaneo che abbia compiuto più di un anno di servizio e meno di quattro usufruisce della suddetta indennità in misura proporzionale alla durata del servizio compiuto, senza tener conto delle frazioni d'anno. 3.   Tuttavia, l'indennità prevista al paragrafo 1 e l'indennità prevista al paragrafo 2 non possono essere inferiori a: a) 1 123,91 EUR per l'agente temporaneo che abbia diritto all'assegno di famiglia; b) 668,27 EUR per l'agente temporaneo che non abbia diritto a tale assegno. Qualora due coniugi agenti temporanei dell'Agenzia abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione, queste sono corrisposte unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato. Qualora il coniuge di un agente temporaneo dell'Agenzia sia funzionario o altro agente dell'Unione e abbia diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione e percepisca uno stipendio base più elevato, detta indennità non è corrisposta all'agente temporaneo.
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Art. 64 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo