Art. 68

In vigore dal 4 ago 2016
In base alla stessa regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione conformemente all' dello statuto UE, l'agente temporaneo durante il periodo delle sue funzioni, durante i congedi malattia e durante i periodi di aspettativa senza assegni di cui agli , alle condizioni ivi previste, o titolare di una pensione di invalidità, il coniuge — se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare — i figli e le altre persone a carico ai sensi dell' dell'allegato IV e i titolari di una pensione di reversibilità sono coperti contro i rischi di malattia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo