Art. 72

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Per la nascita di un figlio di un agente temporaneo è corrisposto un assegno di 198,31 EUR alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio. Lo stesso assegno è corrisposto all'agente temporaneo che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi dell', paragrafo 2, dell'allegato IV. 2.   L'assegno spetta anche in caso d'interruzione di gravidanza dopo almeno sette mesi. 3.   Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità di cui al paragrafo 1. Se il padre e la madre sono agenti temporanei dell'Agenzia, l'assegno è corrisposto soltanto una volta.
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Art. 72 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo