Art. 75

In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo è coperto, alle condizioni di seguito specificate, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego. Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente temporaneo, a norma delle disposizioni del presente statuto.
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Art. 75 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo