Art. 77
In vigore dal 4 ago 2016
1. L'agente temporaneo colpito da invalidità totale e che deve perciò sospendere il suo servizio presso l'Agenzia beneficia, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue.
Se l'agente temporaneo beneficiario di un'indennità di invalidità raggiunge l'età di 66 anni, si applicano le norme generali relative all'indennità una tantum. L'indennità una tantum concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, dell'agente temporaneo al momento in cui è stato messo in invalidità.
2. L'indennità d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo. Essa non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale, ossia lo stipendio di base di un agente temporaneo dell'Unione CE al primo scatto del grado 1. L'indennità di invalidità è soggetta a un contributo al regime delle pensioni, calcolato sulla base della suddetta indennità.
3. Se l'invalidità dell'agente temporaneo è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale. In questo caso, il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'Agenzia.
4. Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente temporaneo, l'AACC può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'.
5. Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha inoltre diritto agli assegni familiari determinati a norma dell', paragrafo 3; in conformità dell'allegato IV, l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario.
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