Art. 79
In vigore dal 4 ago 2016
Gli aventi diritto di un agente temporaneo deceduto, determinati secondo le stesse norme di cui al capo 3 dell'allegato V, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 80 a 83.
In caso di decesso di un ex agente temporaneo titolare di una indennità d'invalidità, gli aventi diritto, quali definiti al capo 3 dell'allegato V, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da detto allegato.
In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno di un agente temporaneo o ex agente temporaneo titolare di un'indennità di invalidità, le pensioni provvisorie al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso sono determinate secondo le stesse norme di cui ai capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto UE.
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