Art. 84
In vigore dal 4 ago 2016
1. Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di reversibilità, il totale delle pensioni di reversibilità che può essere riconosciuto alla vedova e ad altri aventi diritto, aumentato degli assegni familiari e diminuito dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie, non può superare:
a)
in caso di decesso di un agente temporaneo in attività di servizio, in aspettativa per motivi personali, in congedo per servizio militare, in congedo parentale o in congedo per motivi familiari, l'importo della retribuzione base cui l'interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, diminuito dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie e aumentato degli assegni familiari che sarebbero stati versati in tal caso all'interessato;
b)
per il periodo posteriore alla data in cui l'agente temporaneo di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di 66 anni, l'importo dell'indennità una tantum cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto a decorrere da tale data, nello stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso; tale importo deve essere aumentato degli assegni familiari che sarebbero stati versati all'interessato e diminuito dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie;
c)
in caso di decesso di un ex agente temporaneo titolare di un'indennità di invalidità, l'importo della pensione cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; tale importo deve essere diminuito e aumentato degli elementi indicati alla lettera b).
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttori eventualmente applicabili ai diversi importi in causa.
3. L'importo massimo stabilito in ciascuna delle lettere da a) a c) del paragrafo 1 è ripartito fra gli aventi diritto ad una pensione di reversibilità in proporzione ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti.
Agli importi risultanti da tale ripartizione si applica l', paragrafo1, secondo e terzo comma.
Storico versioni
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