Art. 81
In vigore dal 4 ago 2016
Il coniuge superstite di un agente temporaneo beneficia, alle condizioni previste dal capo 3 dell'allegato V, di una pensione di reversibilità. L'ammontare della pensione non può essere inferiore al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente temporaneo né a un importo pari allo stipendio base di un agente temporaneo dell'Unione al primo scatto del grado 1.
Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato IV, agli assegni familiari di cui all', paragrafo 3. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all', paragrafo 3, lettera b).
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