Art. 83

In vigore dal 4 ago 2016
In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere a una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dall'allegato V.
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Art. 83 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo