Art. 82

In vigore dal 4 ago 2016
Quando l'agente temporaneo o il titolare di un'indennità di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell' dell'allegato IV, al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall' dell'allegato V. Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità. Quando l'agente temporaneo o il titolare di una pensione d'anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, primo comma, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell' dell'allegato IV, hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall' dell'allegato V; tuttavia, tale pensione è fissata alla metà dell'importo calcolato in base alle disposizioni del suddetto articolo. Per quanto concerne le persone assimilate a un figlio a carico ai sensi dell', paragrafo 4, dell'allegato IV, la loro pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico. In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano. L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all' dell'allegato IV.
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Art. 82 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo