Art. 87

In vigore dal 4 ago 2016
Se l'agente temporaneo si è avvalso della facoltà prevista all', la sua indennità una tantum è ridotta proporzionalmente per il periodo corrispondente ai prelievi. Il presente articolo, primo comma, non si applica all'agente temporaneo che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio del presente statuto, abbia chiesto di riversare tali somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, rivedibile secondo la procedura di cui all'.
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Art. 87 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo