Art. 92
In vigore dal 4 ago 2016
Il regime di copertura dei rischi d'invalidità o il regime delle pensioni di reversibilità sono stabiliti negli articoli da 19 a 23 dell'allegato V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1351:oj#art-92