Art. 94

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Quando la causa del decesso, d'un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente statuto è imputabile a un terzo, l'Agenzia, nei limiti degli obblighi statutari che le incombono in seguito all'evento dannoso, si surroga di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile. 2.   Rientrano in particolare nell'ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1: — la retribuzione che continua ad essere versata all'agente temporaneo, in conformità dell', nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro; — i versamenti effettuati in conformità dell', paragrafo 8, in seguito al decesso di un agente temporaneo o di un titolare di un'indennità di invalidità; — le prestazioni erogate ai sensi degli e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio; — l'onere delle spese per il trasporto della salma, di cui all'; — il versamento di assegni familiari supplementari effettuato, in conformità dell', paragrafo 5, e dell', paragrafi 3 e 5, dell'allegato IV, a causa della malattia grave, dell'infermità o della menomazione da cui è colpito un figlio a carico; — il versamento di pensioni d'invalidità effettuato in seguito ad un infortunio o ad una malattia che ponga l'agente temporaneo nell'impossibilità definitiva di esercitare le proprie funzioni; — il versamento di pensioni di reversibilità effettuato in seguito al decesso dell'agente temporaneo o dell'ex agente temporaneo oppure al decesso del coniuge, non agente temporaneo, di un agente temporaneo o di un ex agente temporaneo titolare di una pensione; — il versamento di pensioni di orfano effettuato, senza limitazione di età, a beneficio di un figlio di un agente temporaneo o di un ex agente temporaneo quando tale figlio è colpito da una malattia grave, da un'infermità o da una menomazione che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento dopo il decesso del genitore. 3.   Tuttavia, la surrogazione dell'Agenzia non si estende ai diritti ad indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il pretium doloris, nonché la parte dei danni concernenti il lato estetico o le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa per tali ragioni in applicazione dell'. 4.   Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono ostacolare l'esercizio di un'azione diretta da parte dell'Agenzia.
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Art. 94 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo