Art. 93

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Il pagamento delle prestazioni è effettuato in conformità degli del presente statuto e dell' dell'allegato V. 2.   Tutte le somme dovute all'Agenzia da un agente temporaneo a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi.
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Art. 93 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo