Art. 97
In vigore dal 4 ago 2016
Il contratto può essere risolto dall'Agenzia senza preavviso:
a)
nel corso o alla fine del periodo di prova, alle condizioni previste all';
b)
nel caso in cui l'agente temporaneo non possa riprendere le sue funzioni alla fine del congedo di malattia retribuito previsto all'. In tal caso, l'agente temporaneo beneficia di un'indennità pari allo stipendio base e agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato.
Storico versioni
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