Art. 100

In vigore dal 4 ago 2016
Indipendentemente dagli , ogni mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo o l'ex agente temporaneo, ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare alle condizioni previste al titolo V.
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Art. 100 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo