Art. 102

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Gli agenti contrattuali sono retribuiti con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nel bilancio dell'Agenzia. 2.   L'AACC adotta disposizioni specifiche che disciplinano l'impiego di agenti temporanei. 3.   L'Agenzia presenta annualmente preventivi di impiego di agenti contrattuali, per gruppo di funzioni, nell'ambito della procedura di bilancio.
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Art. 102 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo