Art. 99

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Il contratto di un agente temporaneo è risolto dall'AACC senza preavviso non appena questa constati: a) che l'interessato, al momento della sua assunzione, ha intenzionalmente fornito false informazioni relativamente alle proprie qualifiche ed esperienza professionali o alle sue capacità di soddisfare le condizioni previste all', paragrafo 2; e b) che tali false informazioni sono state determinanti per l'assunzione dell'interessato. 2.   In tal caso, la risoluzione è pronunciata dall'AACC sentito l'interessato e previo espletamento del procedimento disciplinare previsto al titolo V. Prima della risoluzione del contratto, l'agente temporaneo può essere colpito da una misura di sospensione alle condizioni previste all'. Si applicano le disposizioni dell', paragrafo 2.
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Art. 99 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo