Art. 161

In vigore dal 4 ago 2016
1.   In caso di colpa grave addebitata dall'AACC a un agente, che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di un'infrazione alle norme di legge, l'AACC può sospendere immediatamente il responsabile per un periodo determinato o indeterminato. 2.   Salvo circostanze eccezionali, l'AACC prende questa decisione dopo aver sentito l'agente interessato.
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Art. 161 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo