Art. 159

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Le spese cui l'iniziativa dell'agente interessato ha dato luogo nel corso del procedimento, e in particolare gli onorari versati a una persona scelta per assisterlo o per provvedere alla sua difesa, restano a suo carico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste all'. 2.   L'AACC può tuttavia decidere altrimenti nei casi eccezionali in cui tale spesa rappresenti un onere iniquo per l'agente interessato.
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Art. 159 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo