Art. 147
In vigore dal 4 ago 2016
1. L'AACC può applicare una delle sanzioni seguenti:
a)
ammonimento scritto;
b)
nota di biasimo;
c)
sospensione dall'avanzamento di scatto per un periodo compreso tra un mese e 23 mesi;
d)
retrocessione di scatto;
e)
retrocessione temporanea durante un periodo compreso tra 15 giorni e un anno;
f)
retrocessione di grado nello stesso gruppo di funzioni;
g)
inquadramento in un gruppo di funzioni inferiore, con o senza retrocessione di grado;
h)
destituzione e, se del caso, ritenuta, per un periodo determinato, sull'importo dell'indennità di invalidità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto dell'agente. Qualora si applichi la suddetta riduzione, il reddito dell'ex agente non può comunque essere inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente temporaneo al primo scatto del grado 1, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.
2. Nel caso di un agente che beneficia di un'indennità di invalidità, l'AACC può decidere, una ritenuta sull'importo dell'indennità di invalidità, per un periodo determinato, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto dell'agente. Il reddito dell'agente non può comunque essere inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente temporaneo al primo scatto del grado 1, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.
3. Una stessa mancanza non può dar luogo a più di una sanzione disciplinare.
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