Art. 162
In vigore dal 4 ago 2016
1. La decisione relativa alla sospensione dell'agente precisa se l'interessato conserva, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione integrale o determina l'aliquota dell'eventuale ritenuta a carico dell'interessato. L'importo corrisposto all'agente non può in nessun caso essere inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente temporaneo al primo scatto del grado 1, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.
2. La posizione dell'agente sospeso deve essere definitivamente regolata entro sei mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei sei mesi, l'interessato percepisce nuovamente la sua retribuzione integrale, fatto salvo il disposto del paragrafo 3.
3. L'applicazione della ritenuta può essere mantenuta oltre il termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 qualora l'agente interessato sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti e si trovi in stato di detenzione nell'ambito di tale procedimento. In tal caso, l'agente avrà nuovamente diritto alla retribuzione integrale solo dopo che il tribunale competente abbia ordinato la fine della detenzione.
4. Se l'interessato non ha subito alcuna sanzione o ha avuto soltanto un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dell'avanzamento di scatto, ha diritto al rimborso delle ritenute prelevate sulla sua retribuzione ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, maggiorate, nel caso in cui non sia stata inflitta alcuna sanzione, di un interesse composto al saggio definito all'.
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