Art. 156

In vigore dal 4 ago 2016
Sulla base dei documenti presentati, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la commissione di disciplina formula a maggioranza un parere motivato quanto alla realtà dei fatti addebitati e, se del caso, alla sanzione che a suo giudizio tali fatti dovrebbero comportare. Tale parere è firmato da tutti i membri della commissione di disciplina. Ciascun membro della commissione ha la facoltà di accludere al parere un'opinione divergente. Il parere è trasmesso all'AACC e all'agente interessato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto dell'AACC, sempre che tale periodo risulti adeguato alla complessità del caso. Nel caso di un'inchiesta condotta su iniziativa della commissione di disciplina il termine è di quattro mesi, sempreché tale periodo risulti adeguato alla complessità del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-156

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 156 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo