Art. 152

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Se, in presenza del presidente della commissione di disciplina, l'agente interessato ammette un comportamento scorretto e accetta senza riserve il rapporto di cui all', l'AACC può sottrarre il caso all'azione della commissione di disciplina, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la natura della mancanza e la sanzione prevista. Quando il caso è sottratto all'azione della commissione di disciplina, il presidente esprime il proprio parere sulla sanzione prevista. 2.   Nell'ambito di questa procedura, l'AACC può applicare, in deroga all', una delle sanzioni previste all', paragrafo 1, lettere da a) a d) del presente statuto. 3.   L'agente interessato viene informato in anticipo circa le possibili conseguenze derivanti dall'ammissione di un comportamento scorretto.
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Art. 152 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo