Art. 148

In vigore dal 4 ago 2016
La sanzione disciplinare inflitta è proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest'ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare: a) la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa; b) l'entità del danno arrecato all'integrità, alla reputazione o agli interessi dell'Agenzia a motivo della mancanza commessa; c) la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa; d) i motivi che hanno condotto l'agente a commettere la mancanza; e) il grado e l'anzianità dell'agente; f) il grado di responsabilità personale dell'agente; g) il tipo di doveri e responsabilità personale dell'agente; h) il carattere di recidiva dell'atto o del comportamento scorretto; i) la condotta dell'agente su tutto l'arco della carriera.
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Art. 148 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo