Art. 151
In vigore dal 4 ago 2016
1. Non appena ricevuto il rapporto, l'agente interessato ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento, compresi quelli di natura tale da scagionarlo.
2. L'agente interessato dispone, per preparare la sua difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare.
3. L'agente interessato può essere assistito da una persona di sua scelta.
Storico versioni
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