Art. 150

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Alla commissione di disciplina viene sottoposto un rapporto dell'AACC, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi, comprese tutte le circostanze aggravanti o attenuanti. 2.   Il rapporto è trasmesso all'agente interessato e al presidente della commissione di disciplina, che lo porta a conoscenza dei membri della commissione medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-150

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 150 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo