Art. 154
In vigore dal 4 ago 2016
1. L'agente interessato è ascoltato dalla commissione di disciplina. In questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte o orali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta. Egli può far citare testimoni.
2. Dinanzi alla commissione di disciplina l'Agenzia è rappresentata da un agente che ha ricevuto apposito mandato dall'AACC e che dispone degli stessi diritti dell'agente interessato.
Storico versioni
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