Art. 154

In vigore dal 4 ago 2016
1.   L'agente interessato è ascoltato dalla commissione di disciplina. In questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte o orali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta. Egli può far citare testimoni. 2.   Dinanzi alla commissione di disciplina l'Agenzia è rappresentata da un agente che ha ricevuto apposito mandato dall'AACC e che dispone degli stessi diritti dell'agente interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-154

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 154 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo