Art. 157

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Il presidente della commissione di disciplina non prende parte alle decisioni della commissione, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto. 2.   Il presidente provvede all'esecuzione delle varie decisioni prese dalla commissione di disciplina e porta a conoscenza di ogni membro tutte le informazioni e i documenti relativi al caso.
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Art. 157 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo