Art. 166

In vigore dal 4 ago 2016
Se nessuna accusa è stata formulata nei confronti dell'agente in applicazione dell', paragrafo 2, quest'ultimo ha diritto, su sua domanda, alla riparazione del pregiudizio subito mediante un'adeguata pubblicità della decisione dell'AACC.
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Art. 166 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo