Art. 170

In vigore dal 4 ago 2016
1.   La retribuzione dei consulenti speciali è stabilita mediante intesa diretta tra gli interessati e l'AACC. La durata del contratto di un consulente speciale non può superare i due anni né un numero massimo di giorni in tale periodo. Il contratto è rinnovabile. 2.   Qualora intenda assumere un consulente speciale o rinnovarne il contratto, l'Agenzia presenta la proposta al comitato direttivo, specificando la retribuzione prevista, i termini di riferimento, le ragioni della proposta e altri elementi pertinenti. L'Agenzia può concludere il contratto, a meno che il comitato direttivo decida altrimenti entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al primo comma. 3.   L'AACC adotta norme specifiche per attuare le disposizioni del presente articolo.
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Art. 170 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo