Art. 169
In vigore dal 4 ago 2016
1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie tra l'Unione e qualsiasi persona cui si applica il presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell', paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito.
2. Un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è ricevibile soltanto se:
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l'AACC ha ricevuto un reclamo ai sensi dell', paragrafo 2 entro il termine ivi previsto, e
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tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.
3. Il ricorso di cui al paragrafo 2 è presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
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dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;
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dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato ai sensi dell', paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, quest'ultimo termine inizia nuovamente.
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, l'interessato, dopo aver presentato all'AACC un reclamo ai sensi dell', paragrafo 2, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o l'adozione di provvedimenti provvisori. In tal caso, il procedimento relativo all'azione principale dinanzi alla Corte di giustizia è sospeso fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto.
5. I ricorsi di cui al presente articolo sono istruiti e risolti secondo le norme previste dal regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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