Art. 98

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dal titolo V, il contratto può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'AACC; l'agente temporaneo viene messo precedentemente in grado di presentare la propria difesa. Prima della risoluzione del contratto, l'agente temporaneo può essere colpito da una misura di sospensione alle condizioni previste dall'. 2.   In caso di risoluzione del contratto in conformità del paragrafo 1, l'AACC può decidere: a) di limitare l'indennità una tantum di cui all' al rimborso del contributo previsto dall', aumentato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %; b) di privare l'interessato, del tutto o in parte, del diritto all'indennità di nuova sistemazione previsto dall', paragrafo 2.
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