Art. 89
In vigore dal 4 ago 2016
1. Il pagamento delle prestazioni previste dal regime di sicurezza sociale di cui alle sezioni B e C è a carico del bilancio dell'Agenzia. Gli Stati membri che partecipano all'Agenzia garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese.
2. La riscossione degli stipendi e delle indennità di invalidità è soggetta al contributo per il regime di sicurezza sociale di cui alla sezione B.
3. Il finanziamento del regime di sicurezza sociale previsto dalle sezioni B e C è stabilito nell' e negli dell'allegato V.
4. Il contributo dell'agente temporaneo e dell'Agenzia al regime di sicurezza sociale di cui alle sezioni B e C è interamente versato al bilancio dell'Agenzia.
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