Art. 85

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Le pensioni previste nel presente statuto sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione. Alle pensioni non si applica alcun coefficiente correttore. Le pensioni espresse in euro sono pagate in una delle valute di cui all' dell'allegato V. 2.   Quando, in applicazione dell', vi è un'attualizzazione delle retribuzioni, questo stesso adeguamento si applica alle pensioni. 3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità.
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Art. 85 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo