Art. 90

In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. Tale contributo è pari al 10,3 % dello stipendio base dell'interessato, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato. Il contributo è adattato secondo le stesse disposizioni previste nell'allegato XII dello statuto UE.
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Art. 90 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo