Art. 90
In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. Tale contributo è pari al 10,3 % dello stipendio base dell'interessato, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato. Il contributo è adattato secondo le stesse disposizioni previste nell'allegato XII dello statuto UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1351:oj#art-90