Art. 71
In vigore dal 4 ago 2016
1. L'ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso l'Agenzia:
—
che non è titolare di un'indennità di invalidità a carico dell'Agenzia,
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la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione del contratto per motivi disciplinari,
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che ha prestato servizio per un periodo di almeno sei mesi,
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e che risiede in uno Stato membro,
beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
Qualora abbia diritto a un'indennità di disoccupazione in base a un regime nazionale, è tenuto a farne dichiarazione all'Agenzia. In tal caso, l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a norma del paragrafo 3.
2. Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente temporaneo deve:
a)
iscriversi, di sua iniziativa, come disoccupato presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza;
b)
ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione;
c)
far pervenire ogni mese all'Agenzia un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale di collocamento in cui si precisi se ha adempiuto agli obblighi e alle condizioni prescritti alle lettere a) e b).
L'Agenzia può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga, oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi.
L'AACC stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.
3. L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'ex agente temporaneo al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata:
a)
al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi;
b)
al 45 % dello stipendio base dal 13o al 24o mese.
Al di fuori di un periodo iniziale di sei mesi, durante il quale il limite minimo specificato nel presente comma è applicabile mentre il limite massimo non lo è, gli importi calcolati non possono essere inferiori a 1 347,89 EUR né superiori a 2 695,79 EUR. Questi limiti sono adeguati secondo le stesse disposizioni di cui all' dello statuto UE, conformemente all' dello statuto UE.
4. L'indennità di disoccupazione è corrisposta all'ex agente temporaneo a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 24 mesi e comunque non superiore a un terzo della durata effettiva del servizio prestato. Tuttavia, se, durante tale periodo, l'ex agente temporaneo cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità è interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente temporaneo soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto a un'indennità di disoccupazione nazionale.
5. L'ex agente temporaneo beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari secondo le stesse norme di cui all' dello statuto UE. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupazione, alle condizioni di cui all' dell'allegato IV.
L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo.
L'ex agente temporaneo beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto, alle condizioni previste dall', alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico.
6. L'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari sono pagati in euro dal Fondo speciale per la disoccupazione. Non si applica alcun coefficiente correttore.
7. L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di 1 225,36 EUR, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti all' dello statuto UE.
Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'Agenzia, nel Fondo speciale per la disoccupazione istituito conformemente all'articolo 28 bis del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 («RAA UE»)
8. L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente temporaneo rimasto senza impiego è soggetta alle stesse disposizioni previste dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (4).
9. I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e l'Agenzia assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo.
10. Le modalità di applicazione del presente articolo formano oggetto della stessa regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma.
Storico versioni
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