Art. 69
In vigore dal 4 ago 2016
In base alla stessa regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione conformemente all' dello statuto UE, l'agente temporaneo durante il periodo delle sue funzioni, durante i congedi malattia e durante i periodi di aspettativa senza assegni di cui agli , alle condizioni ivi previste, è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1 % dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.
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