Art. 66

In vigore dal 4 ago 2016
Il beneficio delle disposizioni dell' dell'allegato IV, relative al rimborso delle spese per il viaggio annuo dalla sede di servizio al luogo di origine, è accordato soltanto all'agente temporaneo che abbia almeno nove mesi di servizio.
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Art. 66 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo