Art. 63

In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo assunto per una durata di almeno dodici mesi ha diritto, alle condizioni previste all' dell'allegato IV, al rimborso delle spese di trasloco.
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Art. 63 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo