Art. 70

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Il contributo dell'agente temporaneo e dell'Agenzia ai regimi di assicurazione malattia e infortuni è interamente versato ai regimi di assicurazione malattia e infortuni di cui allo statuto UE. 2.   Tuttavia, qualora la visita medica alla quale l'agente temporaneo deve essere sottoposto in base all' riveli che questi è affetto da malattia o da infermità, l'AACC può decidere che le spese dovute agli sviluppi e alle conseguenze di detta malattia o infermità siano escluse dal rimborso spese previsto all'. Se l'agente temporaneo dimostra di non poter ottenere rimborsi in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, può chiedere, entro il mese successivo alla scadenza del suo contratto, di continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza del contratto, della copertura contro i rischi di malattia prevista agli . Il contributo di cui all', paragrafo 2, è calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente e sostenuto da quest'ultimo in ragione della metà. 3.   Con decisione dell'AACC adottata previo parere di un medico da essa autorizzato, il termine di un mese per la presentazione della domanda e la limitazione di sei mesi prevista al paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui l'interessato sia colpito da una malattia grave o prolungata, contratta nel corso del suo impiego e dichiarata all'Agenzia prima della scadenza del periodo di sei mesi previsto al paragrafo 2, a condizione che l'interessato si sottoponga a un controllo medico organizzato dall'Agenzia.
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Art. 70 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo