Art. 126

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Qualora un agente contrattuale o ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall', che si applica per analogia. 2.   Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità. 3.   Qualora un agente contrattuale o ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, sono applicabili per analogia le disposizioni dell', terzo comma. 4.   Per quanto riguarda le persone equiparate ai figli a carico ai sensi dell', paragrafo 4, dell'allegato IV, la pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico. Il diritto alla pensione, tuttavia, si estingue se il mantenimento è a carico di un terzo a norma del diritto nazionale applicabile. 5.   In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano. 6.   L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all' dell'allegato IV.
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Art. 126 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo