Art. 130

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Se l'agente contrattuale si è avvalso della facoltà prevista dall', la sua indennità una tantum è ridotta proporzionalmente per il periodo corrispondente ai prelievi. 2.   Il presente articolo, paragrafo 1, non si applica all'agente contrattuale che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio del presente statuto, abbia chiesto di riversare tali somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, rivedibile secondo la procedura di cui all'.
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Art. 130 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo