Art. 132

In vigore dal 4 ago 2016
Alle condizioni che saranno stabilite dall'Agenzia, l'agente contrattuale ha facoltà di chiedere che l'Agenzia effettui i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione, l'assicurazione di disoccupazione, l'assicurazione di invalidità, l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia nel paese dove ha fruito da ultimo di questi regimi. L'Agenzia può anche decidere di effettuare i versamenti che l'agente contrattuale deve eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese di origine anche senza che l'agente contrattuale lo richieda. In tal caso l'Agenzia deve motivare debitamente la sua decisione. Durante il periodo di questi versamenti, l'agente contrattuale non beneficia del regime di assicurazione malattia dell'Agenzia. Inoltre, per il periodo corrispondente a questi versamenti, l'agente contrattuale non è coperto dai regimi di assicurazione vita e assicurazione di invalidità dell'Agenzia e non acquisisce diritti a titolo dei regimi in materia di assicurazione contro la disoccupazione e di pensione dell'Agenzia. Il periodo effettivo di questi versamenti per un qualsiasi agente contrattuale è limitato a sei mesi. Tuttavia, l'Agenzia può decidere di portarlo a un anno. I versamenti sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. I versamenti necessari per costituire o mantenere i diritti a pensione non possono superare il doppio del tasso di cui all'.
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Art. 132 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo