Art. 134
In vigore dal 4 ago 2016
1. Gli , così come l' dell'allegato V, si applicano per analogia.
2. Tutte le somme dovute all'Agenzia da un agente contrattuale a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi.
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