Art. 134

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Gli , così come l' dell'allegato V, si applicano per analogia. 2.   Tutte le somme dovute all'Agenzia da un agente contrattuale a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-134

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 134 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo