Art. 139
In vigore dal 4 ago 2016
1. Ogni mancanza agli obblighi ai quali l'agente o l'ex agente è tenuto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.
2. Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell'AACC, quest'ultima può avviare un'indagine amministrativa al fine di verificare l'esistenza di tale mancanza.
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