Art. 141

In vigore dal 4 ago 2016
Sulla base della relazione d'indagine, dopo aver notificato all'agente interessato tutti gli elementi di prova dei fascicoli e dopo averlo sentito, l'AACC può: a) decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti dell'agente interessato; quest'ultimo ne è allora informato per iscritto; oppure b) decidere, anche in caso di mancanza o presunta mancanza agli obblighi, che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare all'agente un ammonimento; oppure c) in caso di mancanza agli obblighi ai sensi dell': i) decidere l'avvio del procedimento disciplinare previsto alla sezione D del presente titolo; oppure ii) decidere l'avvio di un procedimento disciplinare di fronte alla commissione di disciplina.
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Art. 141 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo