Art. 140

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Non appena un'indagine interna evidenzia la possibilità che un agente o ex agente sia personalmente implicato in un caso, l'interessato ne viene informato, sempreché questa informazione non pregiudichi lo svolgimento dell'indagine. In ogni caso, al termine dell'indagine, nessuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a un agente potrà essere tratta senza che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito all'insieme dei fatti che lo riguardano. Le conclusioni fanno riferimento a tali osservazioni. 2.   Nei casi in cui occorra mantenere il segreto assoluto ai fini dell'indagine e che implichino il ricorso a procedure investigative che rientrano nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare l'agente ad esprimere le proprie osservazioni può essere differita d'intesa con l'AACC. In tal caso, nessun procedimento disciplinare può essere avviato prima che l'agente sia stato in grado di esprimere il proprio commento. 3.   Qualora l'indagine interna non sia stata in grado di dimostrare la fondatezza delle accuse a carico di un agente, l'indagine stessa è archiviata per decisione dell'AACC, che ne informa per iscritto l'agente. L'agente può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale. 4.   L'AACC informa l'interessato circa la chiusura dell'indagine e gli trasmette le conclusioni della relazione d'indagine e, su richiesta, tutti i documenti in rapporto diretto con le asserzioni formulate nei suoi confronti, su riserva della protezione degli interessi legittimi di terzi.
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Art. 140 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo